Dal 1946 la Cartotecnica Rosar srl produce imballaggi in cartone, buste in plastica ed accessori per l’imballaggio con alti standard di qualità, come garantito dalla certificazione ISO9001:2008. Gli impianti flessibili di cui siamo dotati ci consentono di fabbricare imballi eterogenei: astucci e scatole di piccole dimensioni allestiti con materiali tradizionali, imballaggi industriali di grosso volume, realizzati con cartoni ad elevate prestazioni e resistenze meccaniche ed in grado di competere, sostituire o integrare il legno, anche omologati per spedizioni via mare, via terra e via aerea.
Forniamo i nostri prodotti sul territorio nazionale ed all’estero a clientela di dimensioni varie, dall’artigiano alla grossa azienda, ed operante in settori merceologici diversi.
All’interno della nostra struttura è attiva una funzione di packaging engeneering in grado di curare la progettazione di imballaggi nei vari materiali, rispettando le esigenze e le richieste specifiche del cliente.
1.1. I presenti termini e condizioni generali di vendita si applicano e sono parte integrante di tutti i contratti fra il produttore di scatole e i suoi clienti. I presenti Termini e Condizioni si applicano inoltre a tutte le relazioni pre-contrattuali fra il produttore di scatole e i suoi clienti, incluse le eventuali offerte presentate dal produttore di scatole.
1.2. Salvo diversi accordi espliciti scritti, i presenti Termini e Condizioni si applicano in caso di divergenza con eventuali altre comunicazioni scritte o verbali o con la documentazione eventualmente scambiata fra il produttore di scatole e i suoi clienti.
1.3. Le eventuali variazioni dai presenti Termini e Condizioni sono vincolanti soltanto se accettate esplicitamente per iscritto dal produttore di scatole. Il consenso del cliente (implicito o esplicito) all’applicabilità di questi Termini e Condizioni a un contratto si applica automaticamente ai contratti successivi.
1.4. Le eventuali condizioni stabilite dal cliente in qualunque documento sono esplicitamente respinte e non sono considerate vincolanti, a meno che e nella misura in cui esse siano state accettate esplicitamente per iscritto dal produttore di scatole.
2.1. Salvo diversi accordi, un'offerta si considera scaduta se non viene confermata da un ordine del cliente entro un (1) mese.
2.2. Gli ordini devono essere conformi alle quantità offerte. Se le quantità di un ordine differiscono dalle quantità offerte, i prezzi verranno rivisti di conseguenza nella conferma dell’ordine.
2.3. I costi amministrativi risultanti da una quotazione eccessiva verranno addebitati dal produttore di scatole al cliente qualora l’offerta non sia seguita da un ordine, a condizione che il produttore di scatole lo abbia notificato in precedenza al cliente.
2.4. Se la preparazione di un’offerta comporta costi di sviluppo, progettazione, preparazione di campioni e prove, il produttore di scatole ha facoltà imputare questi costi al cliente.
2.5. La proprietà intellettuale sui progetti delle scatolerimane al produttore di scatole. Tali nuovi progetti non possono essere utilizzati dal cliente in mancanza di un pagamento e/o di un accordo scritto.
2.6. I prezzi dell’offerta sono basati sugli elementi specificati dal cliente nella sua richiesta. In caso di variazioni, i prezzi verranno rivisti.
2.7. Il produttore di scatole può accettare la responsabilità della qualità delle scatole soltanto se ha la totale responsabilità dell’acquisto del cartone.
3.1. Gli ordini sono vincolanti per il produttore di scatole soltanto dopo la sua accettazione scritta o per via elettronica, in cui vi sono inclusi tutti gli elementi dell’ordine. Tale accettazione o contratto dovranno essere inviati dal produttore di scatole al cliente entro un termine massimo di due (2) settimane dalla data del ricevimento dell’ordine.
3.2. Il cliente deve specificare chiaramente nell’ordine la pianificazione per la consegna delle scatole. I costi risultanti da tale pianificazione saranno un elemento del prezzo.
3.3. Quando un contratto ha una durata superiore a (6) mesi, si devono stabilire opportune disposizioni sulle quantità e sulla consegna, e deve essere inclusa una clausola sul prezzo delle materie prime.
3.4. Le eventuali modifiche dell’accettazione dell’ordine o del contratto causate dal cliente danno al produttore di scatole il diritto di modificare di conseguenza i prezzi.
3.5. I prezzi riportati nell’accettazione degli ordini e nei contratti sono basati sui prezzi delle materie prime applicabili alla data della firma dell’accettazione dell’ordine o del contratto. In caso di variazione dei prezzi delle materie prime, le parti contrattuali si impegnano a rinegoziare i prezzi per il periodo concordato. Se non è possibile raggiungere un accordo ragionevole, il produttore di scatole si riserva il diritto di risolvere il contratto in modo unilaterale.
3.6. Salvo diversi accordi espliciti fra le parti, i costi di imballaggio, di assicurazione del trasporto, i dazi di importazione ed esportazione e le altre imposte e tasse applicabili alle merci fornite e al trasporto saranno a carico del cliente.
3.7. Se il cliente cancella l’ordine, il produttore di scatole ha il diritto di fatturare al cliente l’intero costo del cartone prenotato per l’ordine più tutti i costi aggiuntivi sostenuti per la preparazione dell’ordine.
4.1. Le merci verranno spedite e fatturate alla data di consegna stabilita nell’accettazione dell’ordine o nel contratto.
4.2. Se dietro richiesta del cliente la consegna della quantità totale non viene effettuata entro la scadenza concordata, le merci e i costi di magazzinaggio aggiuntivi (pallet alla settimana) verranno fatturati dal produttore di scatole al cliente.
4.3. La qualità dei prodotti finiti non può essere garantita qualora essi vengano immagazzinati per un periodo superiore a sei (6) mesi dalla data di produzione.
4.4. Il rischio viene trasferito al cliente nel momento in cui la consegna è stata effettuata, fermo restando il diritto di mantenimento della proprietà.
4.5. Qualora il cartone prenotato per l’ordine non venga convertito entro tre (3) mesi dalla data di consegna concordata, il produttore di scatole avrà la facoltà di fatturare il cartone al cliente e di applicare i costi di magazzinaggio (pallet alla settimana).
4.6. I servizi particolari, come gli ordini urgenti o le consegne JIT eccezionali, saranno aggiunti alla fattura.
5.1. Le informazioni e i dati contenuti nei documenti o sui supporti (come disegni, stampi, negativi, pannelli, cilindri di stampa, utensili di formatura, film e dati digitali) forniti e preparati dal produttore di scatole rimarranno di sua proprietà esclusiva, come pure tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi, in modo non limitativo, i diritti di brevetto, il copyright, i diritti sul marchio e i disegni) associati. Pertanto, non viene trasferito al cliente alcun diritto, titolo o interesse nei nomi, marchi commerciali, segreti commerciali, brevetti, richieste di brevetto, competenze, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale associati ai prodotti, anche se il cliente ha dato un contribuito finanziario alla loro creazione.
5.2. Il cliente si impegna a indennizzare, difendere e manlevare il produttore di scatole per
eventuali reclami, perdite, danni, costi, sanzioni, responsabilità, sentenze, indennizzi, multe e
spese (incluse, in modo non limitativo, le spese giudiziarie e le eventuali spese legali e per le
prestazioni di altri professionisti) conseguenti o associate all’eventuale violazione dei diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale in caso di:
- produzione o riproduzione in base all’ordine e alle istruzioni del cliente, e/o
- materiali e/o testi, disegni di marchi commerciali e costruzioni di apertura e chiusura delle
scatole messi a disposizione del produttore di scatole dal cliente o da terzi per conto del
cliente.
Il cliente dovrà risarcire il produttore di scatole per gli eventuali danni riconosciuti dal
tribunale competente in relazione alla richiesta di risarcimento in questione.
5.3. I progetti, i disegni, gli schizzi, le prove di stampa, i modelli e affini di proprietà del cliente vengono custoditi presso il produttore di scatole a rischio del cliente.
5.4. La custodia dei materiali di cui al punto 5.3 termina un (1) anno dopo il loro ultimo utilizzo. Nel caso di una legislazione specifica riguardante il settore in cui opera il cliente, si può concordare un periodo di custodia più prolungato e non superiore a quanto previsto dalla legge.
6.1. Stampa: La stampa avviene conformemente alle norme di stampa riconosciute a livello internazionale e alle tolleranze concordate. Le prove di stampa, i testi e i codici a barre approvati dal cliente sono vincolanti. La produzione in base a questi standard non può dare origine a reclami.
6.2. Quantità: Le tolleranze sulle quantità consegnate sono soggette ai requisiti dei singoli incarichi per quanto riguarda le quantità, i materiali, il tipo di processo, le dimensioni, ecc. La percentuale di tolleranza appropriata verrà specificata nell’accettazione dell’ordine. In assenza di una specifica nell’accettazione dell’ordine, il compratore è tenuto ad accettare la quantità fornita sino a una differenza in più o in meno su quanto ordinato come da seguente prospetto:
- per scatole o fogli con superficie < 0.7 mq/pz 20% fino a 1000 pz
10% tra 1001 e 4000 pz
7% tra 4001 e 12000 pz
3% oltre 12000 pz
- per scatole o fogli con superficie > 0.7 mq/pz
20% fino a 500 pz
10% tra 501 e 2000 pz
7% tra 2001 e 4000 pz
3% oltre 4000 pz
(fonte: GIFCO – regolamento tecnico)
6.3. Entro le tolleranze di quantità definite, la fattura si basa sulla consegna effettiva.
7.1. Le specifiche dell’imballaggio devono essere definite e concordate nell’accettazione dell’ordine o nel contratto. Il produttore di scatole ha la facoltà di addebitare separatamente le modifiche introdotte dal cliente.
8.1. Al momento della consegna dei prodotti, il cliente dovrà ispezionarli immediatamente e in modo approfondito. Se si constatano dei difetti (inclusi i danni arrecati durante il trasporto), il cliente dovrà notificarlo al produttore di scatole immediatamente e comunque entro 24 ore dalla consegna. In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi, il reclamo verrà respinto.
8.2. Il cliente avrà la facoltà di presentare reclami associati ai difetti che non è stato possibile constatare al momento della consegna, e che dovranno essere dimostrati dal cliente, entro un (1) mese dalla data della consegna. Al termine di questo periodo, il cliente non avrà il diritto di presentare ulteriori reclami relativi agli eventuali difetti delle merci fornite dal produttore di scatole.
8.3. Le forniture riconosciute come difettose dal produttore di scatole dovranno essere rettificate o accreditate. Il produttore di scatole non dovrà pagare alcun risarcimento per le perdite conseguenti.
8.4. Se una parte della fornitura costituisce motivo di reclamo, alla parte rimanente della fornitura si applica il principio della mitigazione delle conseguenze avverse.
8.5. I reclami di tipo qualitativo non accettati dal produttore di scatole devono essere sottoposti a un comitato di arbitrato.
8.6. La responsabilità del produttore di scatole è limitata all’importo della fattura. Egli non ha alcuna responsabilità per i danni conseguenti.
8.7. Il magazzinaggio o l’utilizzo non corretto dei prodotti da parte del cliente annulla la responsabilità del produttore di scatole.
8.8. Il cliente non ha la facoltà in nessun caso di presentare un reclamo al produttore di scatole dopo che i prodotti consegnati o parte di essi sono stati usati, trattati o trasformati.
9.1. Il produttore di scatole mantiene il diritto di proprietà sui prodotti forniti fino al pagamento completo e definitivo della fattura di rilievo, nella misura in cui la legislazione del paese in cui si trovano i prodotti al momento del ricorso lo consente, e quando tutte le condizioni necessarie per l'applicazione della legge sono soddisfatte.
10.1. Salvo diversi accordi scritti con il produttore di scatole, il pagamento deve essere effettuato entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, senza alcuna detrazione a titolo di compensazione, reclamo, sconto o in altro modo, a meno che il produttore di scatole non abbia dato la sua previa autorizzazione scritta alla deduzione. Le spese bancarie saranno a carico del cliente.
10.2. In caso di mancato pagamento da parte del cliente di un importo dovuto in base al contratto, tutte le fatture in sospeso e gli importi dovuti al produttore di scatole diventeranno automaticamente e immediatamente esigibili.
10.3. Gli eventuali importi non saldati nella data prevista saranno aumentati d’ufficio e senza alcun preavviso formale di un interesse annuale pari al tasso di interesse legale applicabile nel paese in cui ha sede il produttore di scatole, più il 2%, fino alla data del pagamento.
11.1. Il produttore di scatole ha la facoltà di rimandare la data di consegna, o di sospendere o cancellare il contratto, o di ridurre il volume o la quantità di merci ordinate al cliente, qualora subisca un impedimento o un ritardo nello svolgimento delle sue attività causato da circostanze al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, in modo non limitativo, circostanze di forza maggiore, interventi del governo, guerre o emergenze nazionali o necessità di difesa, sommosse, disordini civili, incendi, esplosioni, alluvioni, epidemie, incidenti, problemi di funzionamento dei macchinari o delle attrezzature, scioperi con chiusura o altre dispute con il personale (associate o meno al personale di ciascuna delle parti), limitazioni o ritardi dei trasportatori, impossibilità o ritardi nel ricevimento di forniture di materie prime adeguate o adatte, inclusi combustibile ed energia, forti aumenti di prezzo di tali materie prime o ritardi delle prestazioni di eventuali terzi. Se l’evento in questione si protrae per un periodo superiore a sei (6) mesi, il cliente avrà la facoltà di inviare un preavviso scritto al produttore di scatole per la risoluzione del contratto.
11.2. Nel caso di una situazione temporanea di forza maggiore, il produttore di scatole avrà il diritto di rinviare la consegna prevista per il tempo durante il quale si protrae la situazione temporanea. Non appena una delle parti diventa consapevole del verificarsi o dell’imminenza di un evento di questo tipo, essa dovrà informarne la controparte e adottare ragionevoli misure per limitare le conseguenze negative.
12.1. I presenti Termini e Condizioni e tutti i contratti stipulati fra il produttore di scatole e i suoi clienti saranno disciplinati, costruiti e applicati conformemente alla legislazione del paese in cui ha la sede legale il produttore di scatole. Si escludono esplicitamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sulla Compravendita internazionale di merci.
13.1. Gli eventuali contenziosi conseguenti o associati ai presenti Termini e Condizioni e a tutti i contratti stipulati fra il produttore di scatole e i suoi clienti saranno sottoposti e risolti in modo definitivo con un arbitrato in base alle Norme ICAC di Arbitrato della Camera europea di arbitrato, considerate parte integrante della presente clausola.
13.2. Sarà nominato un solo arbitro.
13.3. La sede dell’arbitrato sarà Como.
Veniano, luglio 2018
1.1. I presenti termini e condizioni generali di vendita (“Termini e Condizioni”) si applicano e sono parte integrante di tutti i contratti fra il produttore di buste e i suoi clienti. I presenti Termini e Condizioni si applicano inoltre a tutte le relazioni pre-contrattuali fra il produttore di buste e i suoi clienti, incluse le eventuali offerte presentate dal produttore di buste.
1.2. Salvo diversi accordi espliciti scritti, i presenti Termini e Condizioni si applicano in caso di divergenza con eventuali altre comunicazioni scritte o verbali o con la documentazione eventualmente scambiata fra il produttore di buste e i suoi clienti.
1.3. Le eventuali variazioni dai presenti Termini e Condizioni sono vincolanti soltanto se accettate esplicitamente per iscritto dal produttore di buste. Il consenso del cliente (implicito o esplicito) all’applicabilità di questi Termini e Condizioni a un contratto si applica automaticamente ai contratti successivi.
1.4. Le eventuali condizioni stabilite dal cliente in qualunque documento sono esplicitamente respinte e non sono considerate vincolanti, a meno che e nella misura in cui esse siano state accettate esplicitamente per iscritto dal produttore di buste.
2.1. Salvo diversi accordi, un'offerta si considera scaduta se non viene confermata da un ordine del cliente entro un (1) mese.
2.2. Gli ordini devono essere conformi alle quantità offerte. Se le quantità di un ordine differiscono dalle quantità offerte, i prezzi verranno rivisti di conseguenza nella conferma dell’ordine.
2.3. I costi amministrativi risultanti da una quotazione eccessiva verranno addebitati dal produttore di buste al cliente qualora l’offerta non sia seguita da un ordine, a condizione che il produttore di buste lo abbia notificato in precedenza al cliente.
2.4. Se la preparazione di un’offerta comporta costi di sviluppo, progettazione, preparazione di campioni e prove, il produttore dibuste ha facoltà imputare questi costi al cliente.
2.5. La proprietà intellettuale sui progetti delle busterimane al produttore di buste. Tali nuovi progetti non possono essere utilizzati dal cliente in mancanza di un pagamento e/o di un accordo scritto.
2.6. I prezzi dell’offerta sono basati sugli elementi specificati dal cliente nella sua richiesta. In caso di variazioni, i prezzi verranno rivisti.
2.7. Il produttore di buste può accettare la responsabilità della qualità delle buste soltanto se ha la totale responsabilità dell’acquisto della materia prima.
3.1. Gli ordini sono vincolanti per il produttore di buste soltanto dopo la sua accettazione scritta o per via elettronica, in cui vi sono inclusi tutti gli elementi dell’ordine. Tale accettazione o contratto dovranno essere inviati dal produttore di buste al cliente entro un termine massimo di due (2) settimane dalla data del ricevimento dell’ordine.
3.2. Il cliente deve specificare chiaramente nell’ordine la pianificazione per la consegna delle buste. I costi risultanti da tale pianificazione saranno un elemento del prezzo.
3.3. Quando un contratto ha una durata superiore a (6) mesi, si devono stabilire opportune disposizioni sulle quantità e sulla consegna, e deve essere inclusa una clausola sul prezzo delle materie prime.
3.4. Le eventuali modifiche dell’accettazione dell’ordine o del contratto causate dal cliente danno al produttore di buste il diritto di modificare di conseguenza i prezzi.
3.5. I prezzi riportati nell’accettazione degli ordini e nei contratti sono basati sui prezzi delle materie prime applicabili alla data della firma dell’accettazione dell’ordine o del contratto. In caso di variazione dei prezzi delle materie prime, le parti contrattuali si impegnano a rinegoziare i prezzi per il periodo concordato. Se non è possibile raggiungere un accordo ragionevole, il produttore di buste si riserva il diritto di risolvere il contratto in modo unilaterale.
3.6. Salvo diversi accordi espliciti fra le parti, i costi di imballaggio, di assicurazione del trasporto, i dazi di importazione ed esportazione e le altre imposte e tasse applicabili alle merci fornite e al trasporto saranno a carico del cliente.
3.7. Se il cliente cancella l’ordine, il produttore di buste ha il diritto di fatturare al cliente l’intero costo del materia prima prenotato per l’ordine più tutti i costi aggiuntivi sostenuti per la preparazione dell’ordine.
4.1. Le merci verranno spedite e fatturate alla data di consegna stabilita nell’accettazione dell’ordine o nel contratto.
4.2. Se dietro richiesta del cliente la consegna della quantità totale non viene effettuata entro la scadenza concordata, le merci e i costi di magazzinaggio aggiuntivi (pallet alla settimana) verranno fatturati dal produttore di buste al cliente.
4.3. La qualità dei prodotti finiti non può essere garantita qualora essi vengano immagazzinati per un periodo superiore a sei (6) mesi dalla data di produzione.
4.4. Il rischio viene trasferito al cliente nel momento in cui la consegna è stata effettuata, fermo restando il diritto di mantenimento della proprietà.
4.5. Qualora lamateria prima prenotata per l’ordine non venga convertita entro tre (3) mesi dalla data di consegna concordata, il produttore di buste avrà la facoltà di fatturare lamateria prima al cliente e di applicare i costi di magazzinaggio (pallet alla settimana).
4.6. I servizi particolari, come gli ordini urgenti o le consegne JIT eccezionali, saranno aggiunti alla fattura.
6.1. Stampa: La stampa avviene conformemente alle norme di stampa riconosciute a livello internazionale e alle tolleranze concordate. Le prove di stampa, i testi e i codici a barre approvati dal cliente sono vincolanti. La produzione in base a questi standard non può dare origine a reclami.
6.2 Dimensioni: sulle dimensioni è applicata una tolleranza +/- 2%, sugli spessori è applicata una tolleranza +/- 5%
6.3. Quantità: Le tolleranze sulle quantità consegnate sono soggette ai requisiti dei singoli incarichi per quanto riguarda le quantità, i materiali, il tipo di processo, le dimensioni, ecc. La percentuale di tolleranza appropriata verrà specificata nell’accettazione dell’ordine. In assenza di una specifica nell’accettazione dell’ordine, si considera che il produttore di buste abbia fornito prestazioni adeguate se le quantità non differiscono più del 10% in eccesso o in difetto.
6.4. Entro le tolleranze di quantità definite, la fattura si basa sulla consegna effettiva.
7.1. Le specifiche dell’imballaggio devono essere definite e concordate nell’accettazione dell’ordine o nel contratto. Il produttore di buste ha la facoltà di addebitare separatamente le modifiche introdotte dal cliente.
8.1. Al momento della consegna dei prodotti, il cliente dovrà ispezionarli immediatamente e in modo approfondito. Se si constatano dei difetti (inclusi i danni arrecati durante il trasporto), il cliente dovrà notificarlo al produttore di buste immediatamente e comunque entro 24 ore dalla consegna. In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi, il reclamo verrà respinto.
8.2. Il cliente avrà la facoltà di presentare reclami associati ai difetti che non è stato possibile constatare al momento della consegna, e che dovranno essere dimostrati dal cliente, entro un (1) mese dalla data della consegna. Al termine di questo periodo, il cliente non avrà il diritto di presentare ulteriori reclami relativi agli eventuali difetti delle merci fornite dal produttore di buste.
8.3. Le forniture riconosciute come difettose dal produttore di buste dovranno essere rettificate o accreditate. Il produttore di buste non dovrà pagare alcun risarcimento per le perdite conseguenti.
8.4. Se una parte della fornitura costituisce motivo di reclamo, alla parte rimanente della fornitura si applica il principio della mitigazione delle conseguenze avverse.
8.5. I reclami di tipo qualitativo non accettati dal produttore di buste devono essere sottoposti a un comitato di arbitrato.
8.6. La responsabilità del produttore di buste è limitata all’importo della fattura. Egli non ha alcuna responsabilità per i danni conseguenti.
8.7. Il magazzinaggio o l’utilizzo non corretto dei prodotti da parte del cliente annulla la responsabilità del produttore di buste.
8.8. Il cliente non ha la facoltà in nessun caso di presentare un reclamo al produttore di buste dopo che i prodotti consegnati o parte di essi sono stati usati, trattati o trasformati.
9.1. Il produttore di buste mantiene il diritto di proprietà sui prodotti forniti fino al pagamento completo e definitivo della fattura di rilievo, nella misura in cui la legislazione del paese in cui si trovano i prodotti al momento del ricorso lo consente, e quando tutte le condizioni necessarie per l'applicazione della legge sono soddisfatte.
10.1. Salvo diversi accordi scritti con il produttore di buste, il pagamento deve essere effettuato entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, senza alcuna detrazione a titolo di compensazione, reclamo, sconto o in altro modo, a meno che il produttore di buste non abbia dato la sua previa autorizzazione scritta alla deduzione. Le spese bancarie saranno a carico del cliente.
10.2. In caso di mancato pagamento da parte del cliente di un importo dovuto in base al contratto, tutte le fatture in sospeso e gli importi dovuti al produttore di buste diventeranno automaticamente e immediatamente esigibili.
10.3. Gli eventuali importi non saldati nella data prevista saranno aumentati d’ufficio e senza alcun preavviso formale di un interesse annuale pari al tasso di interesse legale applicabile nel paese in cui ha sede il produttore di buste, più il 2%, fino alla data del pagamento.
11.1. Il produttore di buste ha la facoltà di rimandare la data di consegna, o di sospendere o cancellare il contratto, o di ridurre il volume o la quantità di merci ordinate al cliente, qualora subisca un impedimento o un ritardo nello svolgimento delle sue attività causato da circostanze al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, in modo non limitativo, circostanze di forza maggiore, interventi del governo, guerre o emergenze nazionali o necessità di difesa, sommosse, disordini civili, incendi, esplosioni, alluvioni, epidemie, incidenti, problemi di funzionamento dei macchinari o delle attrezzature, scioperi con chiusura o altre dispute con il personale (associate o meno al personale di ciascuna delle parti), limitazioni o ritardi dei trasportatori, impossibilità o ritardi nel ricevimento di forniture di materie prime adeguate o adatte, inclusi combustibile ed energia, forti aumenti di prezzo di tali materie prime o ritardi delle prestazioni di eventuali terzi. Se l’evento in questione si protrae per un periodo superiore a sei (6) mesi, il cliente avrà la facoltà di inviare un preavviso scritto al produttore di buste per la risoluzione del contratto.
11.2. Nel caso di una situazione temporanea di forza maggiore, il produttore di buste avrà il diritto di rinviare la consegna prevista per il tempo durante il quale si protrae la situazione temporanea. Non appena una delle parti diventa consapevole del verificarsi o dell’imminenza di un evento di questo tipo, essa dovrà informarne la controparte e adottare ragionevoli misure per limitare le conseguenze negative.
12.1. I presenti Termini e Condizioni e tutti i contratti stipulati fra il produttore di buste e i suoi clienti saranno disciplinati, costruiti e applicati conformemente alla legislazione del paese in cui ha la sede legale il produttore di buste. Si escludono esplicitamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sulla Compravendita internazionale di merci.
13.1. Gli eventuali contenziosi conseguenti o associati ai presenti Termini e Condizioni e a tutti i contratti stipulati fra il produttore di buste e i suoi clienti saranno sottoposti e risolti in modo definitivo con un arbitrato in base alle Norme ICAC di Arbitrato della Camera europea di arbitrato, considerate parte integrante della presente clausola.
13.2. Sarà nominato un solo arbitro.
13.3. La sede dell’arbitrato sarà Como.
Veniano, luglio 2018
Dal 1946 Rosar Cartotecnica srl produce imballaggi in cartone teso ed ondulato, buste in plastica ed
accessori per l’imballaggio con alti standard di qualità.
La politica di Rosar Cartotecnica Srl, attenta alle esigenze dei suoi clienti ed ai suoi mercati di
riferimento, si è concretizzata nella sua nuova sede operativa di Veniano.
I nuovi spazi, gli ambienti di lavoro e le infrastrutture supportano il piano strategico aziendale e
tutti gli obiettivi di lungo termine.
La crescente sensibilità verso gli aspetti ambientali, da sempre presente nelle politiche aziendali,
è orientata alle materie prime di origine forestale e al prodotto realizzato offerto ai nostri
clienti. L’impegno della direzione in materia ambientale si estende agli ambienti di lavoro e alle
infrastrutture con obiettivi che non si riducono alla semplice conformità legislativa.
Il contesto tecnologico è affrontato da Rosar Cartotecnica Srl con il proprio know-how e
l’esperienza maturata attraverso più generazioni. L’obiettivo e l’impegno è innovare
anticipando le esigenze di tutte le parti interessate.
La Direzione rinnova l’impegno ad assicurare in modo continuativo la conformità dei propri prodotti
anche attraverso organismi notificati o laboratori di prova riconosciuti attraverso i quali confermare
le prestazioni dei prodotti realizzati.
L’attenzione verso i nostri clienti e fornitori è supportata da un’organizzazione orientata
alla qualità e da un sistema di gestione secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015. L’ufficio Qualità,
l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Vendite sono in grado di supportare i clienti per la personalizzazione
dei prodotti,per suggerire soluzioni tecniche e prodotti con prestazioni o caratteristiche essenziali
idonee alla destinazione d’uso e all’impiego richiesto.
In questo contesto la Direzione si impegna inoltre a:
1) Pianificare e aggiornare sempre il sistema di gestione per la qualità considerando il contesto in
cui opera Rosar Cartotecnica Srl e le parti interessate con cui interagisce
2) Determinare nell’applicazione del sistema di gestione per la qualità rischi e opportunità
necessarie per fornire assicurazione sui risultati attesi e conseguire il miglioramento dei prodotti
offerti;
3) Confrontarsi con tutte le parti interessate nello sviluppo e progettazione di nuove soluzioni;
4) Diffondere la Politica per la Qualità alle parti interessate;
5) Riesaminare la Politica della Qualità ogni qualvolta si reputi necessario;
6) Fornire il supporto e gli strumenti per fissare obbiettivi della qualità coerenti con la presente
politica e al contesto organizzativo e strategico.
La Rosar Cartotecnica Srl, nata nel 1946, è un produttore di imballaggi in cartone ondulato.
La Qualità del prodotto, la sensibilità ecologica, il rispetto delle persone e delle regole organizzative/sociali e l’equilibrio con il contesto sociale, sono alcuni dei valori cardine su cui si base l’Azienda e che determinano la mission che guida l'attività della Rosar Cartotecnica.
In questo contesto la Rosar Cartotecnica, certificata secondo lo Standard di Catena di Custodia (CoC) FSC, ha voluto offrire ai propri clienti la garanzia circa la provenienza della materia prima impiegata per i propri prodotti e quindi dimostrare in maniera corretta, trasparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile, nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici dello Schema di certificazione forestale FSC riconosciuti a livello mondiale.
La Rosar Cartotecnica dichiara la propria totale estraneità, diretta e indiretta, e contrasto:
La Rosar Cartotecnica, in condivisione e conformità ai Principi sanciti dal documento FSC-STD-40 004 v3-1, assume e persegue i seguenti impegni e obiettivi:
La Direzione 14/10/2022
Via per Fenegrò, 35 - 22070 VENIANO(Co)
+39.031.933.264
info@rosar.it
+39.031.5472.238